Sez. 1, Sentenza n. 2468 del 19/06/1975 (Rv. 376367 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - FEDELTA - INOSSERVANZA DEL DOVERE - DANNO PATRIMONIALE - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - CONDANNA GENERICA - PROVA - CONTENUTO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - FEDELTA - INOSSERVANZA DEL DOVERE - DANNO PATRIMONIALE - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - CONDANNA GENERICA - PROVA - CONTENUTO.*
La violazione da parte di un coniuge dell'Obbligo di fedelta, a parte le conseguenze sui rapporti di natura personale, puo anche costituire, in concorso di particolari circostanze, fonte di danno patrimoniale per l'altro coniuge, per effetto del discredito derivantegli; trattandosi pero di un danno non necessariamente conseguente alla subita infedelta, ne da essa desumibile come potenziale, ma solo possibile nel caso concreto, per la pronuncia di una condanna generica al risarcimento di esso non puo ritenersi sufficiente la semplice dimostrazione dell'infedelta medesima, occorrendo anche la prova delle circostanze che abbiano determinato, nel caso specifico, l'incidenza patrimoniale concreta, o quantomeno potenziale, di quell'illecito. (V 840/73, mass n 363142; 704/73, mass n 362882).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)