Sez. 2, Sentenza n. 1101 del 12/06/1967 Ud. (dep. 26/09/1967) Rv. 105518 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ESTREMI - NECESSITA DELLA EFFETTIVA CONSUMAZIONE DI AZIONI DELITTUOSE - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ESTREMI - NECESSITA DELLA EFFETTIVA CONSUMAZIONE DI AZIONI DELITTUOSE - ESCLUSIONE.*
Il reato di associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'accordo criminoso e della preordinazione della relativa organizzazione, anche se rudimentale, indipendentemente dalla successiva consumazione dei delitti genericamente programmati i quali, se commessi, concorrono con il delitto di associazione per delinquere, anche se uniti sotto il vincolo della continuazione, perche il reato continuato implica una unificazione fittizia di violazioni concorrenti al solo fine della Determinazione della pena. (Conf 105344, anno 1967; sugli estremi del delitto, in genere, V 103(963, anno 1967; 100761, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)