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Sez. 5, Sentenza n. 35633 del 25/06/2010 Ud. (dep. 04/10/2010) Rv. 248894 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Sedi diplomatiche - Extraterritorialità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248894-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE

Integra il delitto di sequestro di persona (art. 630 cod. pen.), punibile secondo la legge italiana, la condotta di cittadini turchi di nazionalità curda che - superando con violenza gli agenti della questura - penetrino all'interno del Consolato Generale della Grecia, rinchiudendo il Console nel suo Ufficio, al fine di fargli spedire un fax al Primo Ministro della Repubblica Ellenica, in quanto la legge penale da osservare nei locali, ancorché inviolabili, di un consolato estero in Italia è, anche a seguito della Convenzione di Vienna, quella che si applica in qualsiasi parte del territorio italiano, qualunque siano le norme dello Stato ospitato e indipendentemente dall'immunità riconosciuta agli addetti ed all'inviolabilità dei locali strettamente riservati all'esercizio delle funzioni diplomatiche, le quali non implicano affatto l'extraterritorialità delle sedi diplomatiche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)