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Sez. 5, Sentenza n. 14505 del 15/07/2016 (Rv. 640500 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Cartella emessa a seguito di controllo automatizzato - Dichiarazione annuale presentata da società in liquidazione - Annullamento - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640500-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi, la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di società in liquidazione va annullata se fondata su dichiarazione relativa ad un'annualità compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società, atteso che l'art. 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 prevede, in tali ipotesi, l'obbligatoria presentazione di una dichiarazione unica al termine delle operazioni di liquidazione, sicché la singola dichiarazione annuale è inutilmente presentata e può essere ritrattata, anche in fase processuale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)