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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 168 del 1996

Decisione
decisa il 1996-05-16, depositata il 1996-05-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:168
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 22430

  • Riscossione delle imposte
  • Riscossione coattiva
  • Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore
  • Opposizione di terzo
  • Divieto di proposizione per il coniuge, parenti ed affini sino al terzo grado del debitore
  • Pretesa lesione del principio di eguaglianza e del diritto di azione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini sino al terzo grado, di proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione prevista dall'art. 619, cod. proc. civ., per i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore. La questione, finalizzata a travolgere la regola che preclude la proposizione di tale opposizione a persone legate al contribuente da un particolare vincolo, così da escludere ogni pur ragionevole limite alla proposizione stessa, è stata infatti già dichiarata non fondata con precedente decisione. È stato inoltre riconosciuto dalla Corte che il legislatore, allo scopo di evitare frodi ed elusioni, può porre ragionevoli limitazioni - che possono essere più rigorose per persone legate al debitore da particolari vincoli - sia alla prova contraria circa la presunzione di appartenenza dei mobili al contribuente moroso sia alla ampiezza della facoltà di opposizione dei terzi. Quanto alla garanzia del diritto di agire in giudizio, la norma impugnata detta una disciplina che appartiene agli aspetti di diritto sostanziale e non riguarda la difesa processuale. - S. n. 444/1995; inoltre, S. n. 358/1994, sui poteri del legislatore in materia e S. nn. 107/1969, 129/1968, 42/1964, sulla analoga disciplina della riscossione delle imposte sul reddito. red.: A.M. Marini

Norme impugnate

  • art. 52, comma 2, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1993, n. 602

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Cristina Stefania Lubrani e l'Esattoria consorziale di Pescia ed altra, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 gennaio 1995, il tribunale di Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al terzo grado del contribuente di proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, prevista dall'art. 619 cod. proc. civ., per i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore; che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da Cristina Stefania Lubrani per opporsi al pignoramento di mobili ad essa venduti dalla madre ed a quest'ultima contestualmente concessi in comodato; pignoramento effettuato dall'Esattoria consorziale di Pescia nella casa di abitazione della contribuente, madre della ricorrente, per riscuotere coattivamente imposte non pagate; che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata configurerebbe un'ipotesi di responsabilità del terzo per debito fiscale altrui, dettando una disciplina irrazionale e priva di giustificazione nella parte in cui differenzia questa ipotesi da altri casi di responsabilità per debito altrui che l'ordinamento prevede in considerazione della particolare localizzazione del bene; difatti, mentre in questi casi la presunzione di appartenenza del bene al debitore può essere in vario modo superata, nell'esecuzione esattoriale, invece, il coniuge, il parente o l'affine non potrebbero vincere la presunzione di appartenenza del bene al debitore con lo strumento processuale dell'opposizione di terzo, sicché risulterebbe anche menomata la garanzia costituzionale di poter agire in giudizio a tutela del proprio diritto (art. 24, primo comma, Cost.);
punto 2
Considerato che la questione di legittimità costituzionale, coinvolgendo l'intera disciplina dettata dall'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, mira ad equiparare del tutto la posizione del coniuge, dei parenti e degli affini fino al terzo grado a quella dei terzi estranei al debitore: essa non investe, quindi, l'ampiezza dei limiti che la stessa disposizione già pone alla regola della preclusione dell'opposizione per le persone legate da un particolare vincolo al contribuente, ma tende a travolgere la regola stessa, finendo in tal modo con l'escludere ogni pur ragionevole limitazione alla facoltà di proporre opposizione; che, prospettata con tale ampiezza ed in riferimento ai medesimi parametri, la questione è già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 444 del 1995), giacché il legislatore può perseguire l'esigenza della tempestiva realizzazione dei crediti tributari mediante l'espropriazione di beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del contribuente moroso, e può inoltre porre ragionevoli limitazioni sia alla prova contraria a tale presunzione sia all'ampiezza dell'opposizione prevista per i terzi che assumono di essere proprietari di quei beni (sentenza n. 358 del 1994); limitazioni e preclusioni che, al fine di evitare fraudolente elusioni nell'adempimento del debito tributario, possono essere più rigorose per le persone legate al debitore da particolari vincoli (coniugio, parentela o affinità) rispetto a quelle previste per altre persone, estranee al debitore; che, quanto alla garanzia del diritto di agire in giudizio, la norma detta una disciplina che appartiene agli aspetti di diritto sostanziale e non riguarda la difesa processuale (così, con riferimento alla precedente, ma del tutto analoga, disciplina della riscossione delle imposte sul reddito, sentenze n. 107 del 1969, n. 129 del 1968 e n. 42 del 1964); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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