Sez. 2 - , Sentenza n. 22728 del 25/09/2018 (Rv. 650374 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Compravendita - Animali da compagnia o d'affezione - Bene di consumo - Applicabilità del codice del consumo – Condizioni – Riflessi sulla denuncia del difetto della cosa venduta.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c.cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 128, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 132, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135, Cod. Civ. art. 810, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)