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Sez. 2 - , Sentenza n. 22728 del 25/09/2018 (Rv. 650374 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Compravendita - Animali da compagnia o d'affezione - Bene di consumo - Applicabilità del codice del consumo – Condizioni – Riflessi sulla denuncia del difetto della cosa venduta.
Stato
decisa il 2018-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650374-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c.cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 128, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 132, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135, Cod. Civ. art. 810, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)