diritto.io

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))

Testo in vigore al

Titolo II. Ruolo appuntati e finanzieri

Capo I. Ordinamento del personale del ruolo appuntati e finanzieri

Art. 2 Ruolo "appuntati e finanzieri"

1. Il ruolo "appuntati e finanzieri" e' articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici:

  1. a) appuntato scelto;

  2. b) appuntato;

  3. c) finanziere scelto;

  4. d) finanziere.

Art. 3 Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri"

1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1 settembre 1995, e' pari a n. 26.807 unita'.

Art. 4 Funzioni del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"

1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

2. ll personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute.

Capo II. Reclutamento

Art. 5 Accesso al ruolo "appuntati e finanzieri"

1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e' disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere.

Art. 6 Requisiti per l'ammissione al corso

1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

  2. b) eta', alla data dell'effettivo incorporamento, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;

  3. c) stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole;

  4. d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

  5. e) statura non inferiore a metri 1,65;

  6. f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

  7. g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;

  8. h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

  9. i) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

  10. l) non essere stato espulso dalle forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

  11. m) aver ottenuto, all'atto dell'effettivo incorporamento, la revisione dell'eventuale, precedente giudizio di riforma emesso in sede di visita medica di leva.

Art. 7 Bando di reclutamento

1. Le procedure per l'arruolamento degli allievi finanzieri, il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la composizione delle Commissioni, le modalita' di accertamento dei requisiti, l'individuazione e la valutazione dei titoli, la durata, le modalita' di svolgimento, la sede ed il rinvio dai corsi, sono stabiliti con determinazione del comandante generale, della guardia di finanza.

Capo III. Stato giuridico

Art. 8 Posizione di stato degli allievi finanzieri

1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del comandante generale o dell'autorita' da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonche' il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso.

2. La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del comandante generale o dell'autorita' da esso delegata.

3. La promozione a finanziere e' sospesa nei casi in cui l'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo.

4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo articolo 11, comma 2.

5. Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.

Art. 9 Stato degli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri"

1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle in contrasto o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.

2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Capo IV. Avanzamento

Art. 10 Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri"

1. Al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri", fermo restando quanto disposto dall'art. 8 circa il conferimento del grado di finanziere, sono attribuiti, con le modalita' di cui al presente Capo, i seguenti gradi:

  1. a) ai finanzieri che abbiano maturato una anzianita' di servizio nella guardia di finanza almeno pari a 5 anni, e' conferito il grado di finanziere scelto;

  2. b) ai finanzieri scelti che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, e' conferito il grado di appuntato;

  3. c) agli appuntati che abbiano compiuto una permanenza minima nel grado almeno pari a 5 anni, e' conferito il grado di appuntato scelto.

2. I gradi di cui al comma 1 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianita' e di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del comandante generale della guardia di finanza o dell'autorita' da esso delegata, previo parere sull'idoneita' o meno all'avanzamento espresso:

  1. a) dal comandante di corpo o equipollente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita' gerarchiche ad esso immediatamente sottostanti da cui il militare dipende;

  2. b) dalla commissione di cui all'art. 49 del presente decreto.

3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' di competenza esclusiva del comandante generale o dell'autorita' da esso delegata e deve essere formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;

  2. b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

4. Nel caso in cui il comandante di corpo ovvero la commissione di cui al comma 2 esprimano parere di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato dalla procedura di valutazione, tale parere dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.

5. L'avanzamento di cui al comma 1 si effettua secondo quanto stabilito nella tabella B allegata al presente decreto.

6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella B di cui al comma 5 per gli avanzamenti ai rispettivi gradi di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio.

Art. 11 Esclusione dalla valutazione

1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che sia sospeso dal servizio o imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato ovvero in aspettativa, non puo' essere sottoposto a valutazione per l'avanzamento, da parte dell'autorita' di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 10.

2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

Art. 12 Sospensione della valutazione

1. Nel caso in cui il personale indicato all'art. 10, nel corso della procedura di valutazione per l'avanzamento di cui al medesimo articolo, venga a trovarsi in una delle condizioni previste dal comma 1, dell'art. 11, la stessa procedura di valutazione verra' sospesa sino al venir meno della causa sospensiva.

2. Al verificarsi di tale ultima condizione, si applicheranno, nei confronti del personale interessato, le disposizioni di cui al comma 2 del predetto art. 11, previo rinnovo dell'espressione del parere da parte del comandante di corpo o equipollente e della commissione, prescindendo dagli eventuali rispettivi pareri espressi prima dell'insorgere della causa sospensiva della valutazione.

Art. 13 Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni

1. Con decorrenza dal 1 settembre 1995 il personale di cui all'art. 10 che sia stato escluso dalla valutazione, ai sensi dell'art. 11, ovvero che abbia visto la sua valutazione sospesa, ai sensi dell'art.

2. 12, perche' in aspettativa per infermita' derivante da causa di servizio, e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel corpo, ovvero sia deceduto in conseguenza della predetta infermita' derivante da causa di servizio, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.

Art. 14 Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio"

1. La promozione straordinaria per benemerenze di servizio puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, effettivamente e personalmente abbia partecipato ad operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali e militari, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio e' formulata dal comandante di corpo dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori autorita' gerarchiche.

3. Il predetto personale, riconosciuto meritevole, e' promosso con decorrenza dalla data, di formulazione della proposta.

4. Il comandante generale decide sulla proposta previo parere favorevole espresso all'unanimita' dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali. La determinazione del comandante generale che conferisce la promozione ne reca la motivazione.

5. Il personale di cui al comma 1 non puo' essere proposto per la promozione straordinaria per benemerenze di servizio al grado superiore qualora abbia gia' conseguito qualsivoglia promozione straordinaria nel corso della carriera.

6. Possono beneficiare della promozione straordinaria per benemerenze di servizio anche coloro che rivestono il grado apicale del ruolo "appuntati e finanzieri" da almeno un anno. In tal caso il personale interessato consegue la nomina a vice brigadiere, con conferimento della stessa, sulla base della proposta di cui al comma 2, con decreto ministeriale, che ne reca la motivazione, previo parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali e decisione favorevole da parte del Ministro delle finanze.

Titolo III. Ruoli sottufficiali

Capo I. Disposizioni generali

Art. 15 Ruoli dei sottufficiali

1. I sottufficiali del Corpo della guardia di finanza sono ripartiti nei seguenti ruoli tra loro gerarchicamente ordinati:

  1. a) ruolo "ispettori";

  2. b) ruolo "sovrintendenti".

2. La successione gerarchica nei vari gradi dei singoli ruoli e' prevista nella tabella C allegata al presente decreto.

Capo II. Ruolo sovrintendenti

Sezione I. Ordinamento del personale appartenente al ruolo sovrintendenti

Art. 16 Ruolo "sovrintendenti"

1. Il ruolo "sovrintendenti" e' articolato nei seguenti tre gradi gerarchici:

  1. a) brigadiere capo;

  2. b) brigadiere;

  3. c) vice brigadiere.

Art. 18 Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti"

1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. ll personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalita' inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonche' di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonche' compiti di carattere operativo ed addestrativo. Lo stesso collabora, altresi', con i propri superiori gerarchici, con possibilita' di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, incarichi operativi di piu' elevato impegno nonche' il comando di piccole unita' operative.

Sezione II. Reclutamento e stato

Art. 19 Accesso al ruolo "sovrintendenti"

1. I vice brigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, dal personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" con le modalita' indicate nei successivi articoli.

Art. 20 Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"

1. L'ammissione al ruolo "sovrintendenti" ha luogo, previo superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale >di cui all'art. 27 del presente decreto, mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale possono partecipare, distintamente per contingente:

  1. a) nel limite del 70% dei posti messi a concorso gli appuntati scelti;

  2. b) nel limite del 30% dei posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri in servizio permanente.

2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che:

  1. a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;

  2. b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna;

  3. c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;

  4. d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 554, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 653;

  5. e) non sia comunque gia' rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vice sovrintendente.

3. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi al concorso di cui al comma 1.

4. I posti riservati per una categoria di personale, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti agli idonei dell'altra categoria . . . .

Art. 21 Modalita' del concorso e del corso

1. Nel bando di concorso, indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti:

  1. a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare;

  2. b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

  3. c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonche' i titoli richiesti per l'ammissione al concorso;

  4. d) i titoli da valutare;

  5. e) le norme per lo svolgimento della prova d'esame;

  6. f) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti e della commissione esaminatrice cui sono devoluti i giudizi sulla prova di esame e la valutazione dei titoli;

  7. g) la durata del corso.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze del ruolo "sovrintendenti" alla data in cui gli aspiranti conseguiranno la nomina a vice brigadiere, avuto riguardo alle capacita' ricettive dei reparti di istruzioni di base e di formazione.

Art. 22 Articolazione della prova d'esame

1. L'esame di concorso per l'ammissione al corso e' costituito da una prova scritta, consistente in risposte a un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo.

2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi.