Sez. 2, Sentenza n. 49 del 07/01/1992 (Rv. 475220 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Contrattuale | Disciplina ex art. 1341 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Contrattuale
Il regolamento convenzionale di condominio, anche se non materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita dei singoli appartamenti compresi nell'edificio condominiale, fa corpo con essi purché espressamente richiamato ed approvato, di guisa che le sue clausole rientrano "per relationem" nel contenuto dei singoli contratti di acquisto; e poiché il richiamo "per relationem" del contenuto del regolamento è opera di entrambi i contraenti, ne deriva che le singole clausole restano fuori dalla previsione legislativa del secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. che nel sancire la necessità della specifica approvazione da riferimento alle sole clausole cosiddette "vessatorie" che risultano predisposte da una soltanto delle parti contraenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)