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Sez. 2, Ordinanza n. 2833 del 18/12/1970 Cc. (dep. 03/02/1971) Rv. 116534 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - MEZZI D'IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - RIUNIONE O SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - ORDINANZA RELATIVA - NATURA - INOPPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1970-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116534-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - MEZZI D'IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - RIUNIONE O SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - ORDINANZA RELATIVA - NATURA - INOPPUGNABILITA.*

Le ordinanze relative alla riunione o alla separazione dei giudizi (artt 413 e 414 cod proc pen) sono provvedimenti ordinatori affidati alla discrezionalita del giudice che li pronuncia, talche contro di essi non e ammessa impugnazione, per il principio, sancito dall'art 190 stesso codice, dell'inoppugnabilita di quei provvedimenti che la legge non riconosce espressamente impugnabili. (V 113149, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)