Sez. L, Sentenza n. 3431 del 24/04/1990 (Rv. 466812 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - INSEGNANTE DI SCUOLA PRIVATA - RETRIBUZIONE SPETTANTE EX ART. 36 COST. - RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'INSEGNANTE DELLA SCUOLA STATALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - INSEGNANTE DI SCUOLA PRIVATA - RETRIBUZIONE SPETTANTE EX ART. 36 COST. - RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DELL'INSEGNANTE DELLA SCUOLA STATALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Ai fini della Determinazione, ai sensi dell'art. 36 cost., della retribuzione spettante ad un insegnante di scuola privata, il trattamento economico dell'insegnante della scuola statale dello stesso grado, pur dovendo escludersi un'automatica equiparazione ad esso della retribuzione dovuta dal datore di lavoro privato, costituisce tuttavia utile parametro di riferimento, attese - in difetto di idonei elementi di diversificazione qualitativa (in nessun caso individuabili nella Mancanza di un criterio di selezione concorsuale per l'accesso alla scuola privata) - la identità di mansioni e la sostanziale analogia dell'attività didattica svolta nei due tipi di scuola suddetti. (V 7131/87, mass n 455280; (V 6107/78, mass n 395928; (V 125/76, mass n 378762; (V 3581/75, mass n 377778).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)