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Sez. 1, Ordinanza n. 2290 del 16/11/1970 Cc. (dep. 29/03/1971) Rv. 117286 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - POSSIBILITA DI RICORRERE AL GIUDICE - SUSSISTENZA OGGETTIVA - NECESSITA - QUALITA DI STRANIERO DELL'AGENTE ED ALTRE CONDIZIONI PERSONALI - IRRILEVANZA AI FINI DEL REATO.*
Stato
decisa il 1970-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117286-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - POSSIBILITA DI RICORRERE AL GIUDICE - SUSSISTENZA OGGETTIVA - NECESSITA - QUALITA DI STRANIERO DELL'AGENTE ED ALTRE CONDIZIONI PERSONALI - IRRILEVANZA AI FINI DEL REATO.*

Ai fini della sussistenza del delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la possibilita di ricorrere al giudice non puo essere valutata solo con riguardo all'opinione soggettiva dell'agente, ma deve esistere obbiettivamente in base all'ordinamento giuridico che l'agente stesso e tenuto ad osservare. Non valgono, in proposito, ne le condizioni d'intelligenza, eta, educazione dell'agente, giacche esse sono estranee alla fattispecie legale e ne va tenuto conto solo nella misura in cui influiscono sull'imputabilita, ne la sua eventuale qualita di cittadino straniero, di fronte al principio enunciato nell'art 3 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 3, Cod. Pen. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)