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Sez. 4, Sentenza n. 1910 del 22/11/1994 Cc. (dep. 29/12/1994) Rv. 200077 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento | Spese - Opposizione o contestazione dell'amministrazione del tesoro convenuta - Applicazione del principio della soccombenza - Limiti - Eccessività della richiesta - Compensazione spese - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200077-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento

Quando, nel procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, la amministrazione del Tesoro si sia costituita per far valere la eccessività della richiesta, il giudice potrà, a conclusione della procedura, applicare l'art. 91 del codice di procedura civile, accollando le spese sulla parte soccombente oppure compensandole in tutto o in parte, con il solo limite di non porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Nel decidere sul punto il giudice dovrà tenere conto, ai fini della compensazione, del divario tra la somma richiesta e la somma riconosciuta in quanto una richiesta palesemente eccessiva pone l'amministrazione in condizioni di dover proporre la opposizione e non giustifica il totale accollo delle spese alla parte formalmente soccombente che, avendo eccepito l'eccessività della somma indicata a titolo di riparazione, ha visto sostanzialmente accolta la sua richiesta. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non dovessero essere integralmente accollate alla parte soccombente - Amministrazione del Tesoro - le spese processuali avendo l'istante chiesto, a titolo di riparazione, la somma di cento milioni e il giudice concesso la somma di L. 5.830.000).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)