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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 231 del 1997

Decisione
decisa il 1997-06-19, depositata il 1997-07-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:231
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23396

  • Processo penale
  • Applicazione della pena su richiesta delle parti
  • Incompatibilità alla celebrazione del giudizio per il giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata
  • Ritenuta possibilità di indefinita reiterazione della medesima richiesta dinanzi ai diversi giudici chiamati di volta in volta a pronunciarsi in merito
  • Irragionevolezza
  • Violazione del principio del giudice naturale e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., laddove consentirebbe la riproposizione di una richiesta di applicazione della pena già rigettata con provvedimento motivato dal giudice, senza che sia indicato alcun fatto giuridico nuovo, o diverso, tale da giustificare il riesame, giacché la reiterazione delle richieste di applicazione della pena è ammissibile solo se e in quanto esse abbiano un contenuto diverso, apprezzato alla luce del principio del corretto uso degli strumenti processuali. - S. n. 439/1993; O. n. 199/1995. red.: S. Di Palma

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1996 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Monfardini Sergio, iscritta al n. 881 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Monfardini Sergio, tratto a giudizio con decreto di citazione del pretore di Livorno, in data 26 ottobre 1995, per rispondere del delitto di omicidio colposo, all'udienza del 12 aprile 1996, prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato formulava istanza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, chiedendo che la pena di mesi tre di reclusione fosse sostituita con quella pecuniaria corrispondente, pari a L. 2.250.000 di multa, grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche, di quella del danno risarcito e all'ulteriore diminuzione di pena dovuta alla scelta del rito; che, pur avendo il pubblico ministero prestato il consenso, il pretore rigettava la richiesta, ritenendo incongrua la pena patteggiata; che in conseguenza dell'incompatibilità del giudice, derivante dall'accennata pronuncia di rigetto, il processo veniva rimesso alla cognizione di un diverso magistrato e fissato per l'udienza del 22 maggio 1996; che l'imputato reiterava l'istanza di applicazione della pena nei medesimi termini, ottenendo ancora il consenso del pubblico ministero; che, orientato a respingerla per le medesime ragioni esposte dal primo giudicante nell'ordinanza del 12 aprile, il pretore ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale; che, nel pronunciare le sentenze nn. 186 del 1992 e 313 del 1990, la Corte non avrebbe chiarito se ed entro quali limiti possa ammettersi la riproposizione della medesima richiesta innanzi ad altro giudice chiamato a conoscere del processo in conseguenza dell'incompatibilità dichiarata con la citata sentenza n. 186 del 1992; che la carenza di previsione normativa al riguardo consentirebbe la reiterazione ad libitum nei medesimi termini, con svalutazione integrale del giudizio di incongruità della pena espresso dal primo giudice e con violazione di alcuni principi costituzionali qui di seguito invocati; che tale disciplina sarebbe infatti contraria all'art. 97, con lesione del canone di buon andamento, permettendo la reiterazione d'una richiesta, già rigettata con provvedimento motivato del giudice, senza l'indicazione di alcun fatto giuridico nuovo, o diverso, tale da giustificare il riesame; che la riproposizione dell'istanza di applicazione della pena concordata potrebbe, per il possibile rigetto conseguente, determinare il paradosso di rendere incompatibili tutti i magistrati potenzialmente disponibili; che di una simile disciplina si potrebbe sospettare come preordinata alla scelta del giudice, in violazione dell'art. 25 della Costituzione; che si dovrebbe dubitare, altresì, circa la ragionevolezza della possibilità illimitata di reiterazione della richiesta di pena concordata, anche perché si vanificherebbero le precedenti pronunce di rigetto; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, in quanto già decisa con la sentenza n. 439 del 1993.
punto 2
Considerato che la Corte è chiamata a un nuovo giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, poiché - con lesione di detti parametri - consentirebbe la riproposizione di una richiesta già rigettata con provvedimento motivato del giudice, senza che sia indicato alcun fatto giuridico nuovo, o diverso, tale da giustificare il riesame; che è errato il presupposto interpretativo, perché la reiterazione delle richieste di applicazione della pena, da cui muove il rimettente, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. l'ordinanza n. 199 del 1995 e la sentenza n. 439 del 1993) è ammissibile solo se e in quanto esse abbiano un contenuto diverso, apprezzato alla luce del principio del corretto uso degli strumenti processuali; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997. Il cancelliere: Malvica

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze