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Sez. 1, Sentenza n. 4979 del 14/03/2016 (Rv. 639010 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Applicazione del regime relativo all'impugnazione della sentenza definitiva - Fondamento - Conseguenze - Opposizione all'esecuzione - Sentenza non definitiva anteriore al 1° marzo 2006 - Sentenza definitiva resa tra il 1° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 - Inappellabilità di entrambe.
Stato
decisa il 2016-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639010-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME

L'impugnazione della sentenza non definitiva, qualora la parte soccombente ne abbia fatto riserva ex artt. 340 e 361 c.p.c., è assoggettata al medesimo regime previsto per quella della sentenza definitiva, atteso che la prima di tali decisioni non rompe l'unitarietà del procedimento destinato a concludersi con la seconda. Ne consegue che, pur se pronunciata in data anteriore all'1 marzo 2006, non è appellabile la sentenza non definitiva in materia di opposizione all'esecuzione, quando quella definitiva, contestualmente alla quale essa sia stata impugnata, sia stata resa tra la predetta data ed il 4 luglio 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)