Sez. 1, Sentenza n. 4570 del 12/10/1978 (Rv. 394245 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - SOMMINISTRAZIONE - FALLIMENTO DEL SOMMINISTRATO - SOSPENSIONE IPSO IURE DEL RAPPORTO - LIMITI - DICHIARAZIONE DEL CURATORE DI SUBENTRARE NEL CONTRATTO O DI SCIOGLIERSENE - MANCANZA DI DICHIARAZIONI DEL CURATORE - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - SOMMINISTRAZIONE - FALLIMENTO DEL SOMMINISTRATO - SOSPENSIONE IPSO IURE DEL RAPPORTO - LIMITI - DICHIARAZIONE DEL CURATORE DI SUBENTRARE NEL CONTRATTO O DI SCIOGLIERSENE - MANCANZA DI DICHIARAZIONI DEL CURATORE - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art 74 della legge fallimentare, e del richiamo in esso contenuto al secondo e terzo comma del precedente art 72, la dichiarazione di fallimento del somministrato, intervenuta in corso di esecuzione del contratto di somministrazione, determina ipso iure la sospensione del rapporto, fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiari in modo inequivoco, ancorche senza particolari formalita, di subentrare nel contratto, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Quando il curatore non faccia alcuna dichiarazione, il somministrante puo fargli assegnare un termine dal giudice delegato, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Dal sistema di dette norme si evince che, mentre il subingresso del curatore nel contratto di somministrazione postula una sua dichiarazione affermativa, l'ipotesi inversa non richiede la prova di un dissenso del curatore stesso, si che ogni altra sua risposta, non contenente un'inequivoca volonta nel senso del subentro, deve considerarsi come risposta negativa, o, comunque, mancata risposta, sufficiente a determinare lo scioglimento del contratto. (V 956/74, mass n 368874).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 74, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)