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Sez. 6, Sentenza n. 289 del 18/01/2000 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 215595 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | A mezzo telefax - Validità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215595-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

La nomina del difensore di fiducia è valida ove siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 96 cod. proc. pen. Ne consegue che una nomina per mezzo di fax, privo di data, della provenienza e della autenticazione della firma non è in alcun modo equiparabile alla nomina prevista dalla citata disposizione. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice del merito che aveva considerato valida la notifica al difensore d'ufficio del latitante nominato dall'autorità giudiziaria, non tenendo conto del difensore di fiducia nominato a mezzo fax).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)