Sez. 4, Sentenza n. 11067 del 07/12/2012 Cc. (dep. 08/03/2013) Rv. 255420 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Provvedimento questorile - Imposizione di misure "ex" art. 75 bis d.P.R. n. 309 del 1990 - Convalida del giudice di pace - Termine di quarantotto ore - "dies a quo" - Individuazione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di illeciti amministrativi relativi alle sostanze stupefacenti, il termine di quarantotto ore per la convalida, ad opera del giudice di pace, del provvedimento questorile di imposizione delle misure indicate dall'art. 75 bis, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 decorre dalla scadenza di quello di quarantotto ore concesso all'interessato per l'eventuale proposizione di memorie difensive e non giĆ dal momento di ricezione del provvedimento questorile da parte del giudice di pace.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)