Sez. 3, Sentenza n. 1363 del 08/09/1970 (Rv. 347095 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE - CONDIZIONI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE - CONDIZIONI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice di merito puo disporre la riunione di piu processi pendenti davanti a lui non nei soli casi di connessione vera e propria, ma anche quando ricorra una semplice opportunita, derivante ad esempio dalla identita delle questioni da risolvere e poiche si tratta di un potere discrezionalmente riservatogli, il concreto Esercizio, in senso positivo o negativo, di tale potere, non e sindacabile in Cassazione. (V 698, 68, mass n 331910).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)