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Sez. 5, Sentenza n. 2431 del 19/02/2001 (Rv. 543946 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Applicazione - Condizioni - Termine triennale per produrre il certificato definitivo dell'ispettorato agrario - Proroga ex D.L. n. 440/1996 - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543946-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente, che intende fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, deve presentare entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto il certificato definitivo dell'ispettorato agrario attestante, tra l'altro, la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, senza che tale termine possa ritenersi prorogato fino al 31 dicembre 1997 dal D.L. n. 440/1996, convertito in legge n. 649/1996, avendo tale normativa prorogato le agevolazioni, senza modificare il termine per produrre il certificato summenzionato.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)