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Sez. 6, Sentenza n. 398 del 03/02/1998 Cc. (dep. 26/03/1998) Rv. 211945 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Restituzione degli atti al pubblico ministero perché alleghi al fascicolo gli originali di atti della cui falsità si discuteva, allegati solo in copia - Abnormità del provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211945-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo provveda a inserire nel fascicolo l'originale di titoli sulla cui falsità si discuteva, allegati agli atti in copia. Si tratta infatti di una statuizione interlocutoria in ordine alla prova che non determina alcuna regressione del procedimento, essendo gli atti stati restituiti al pubblico ministero non per riaprire la fase delle indagini ma al solo fine di consentire l'adempimento dell'incombente richiesto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)