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Sez. 1, Sentenza n. 3121 del 20/11/1973 (Rv. 366893 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - FINALITA - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA - VALORE DI CONTRORICORSO.*
Stato
decisa il 1973-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366893-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - FINALITA - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA - VALORE DI CONTRORICORSO.*

E inammissibile il ricorso incidentale diretto ad ottenere non gia la Cassazione della sentenza impugnata, bensi il mutamento della relativa motivazione. Tuttavia esso e idoneo a valere, nel suo contenuto, come controricorso. (V 2293/69, mass n 341688).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)