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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1155 del 1988

Decisione
decisa il 1988-12-15, depositata il 1988-12-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1155
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12982

  • Lavoro (rapporto di)
  • Contingenza
  • Recupero dei punti contingenza congelati
  • Regime transitorio
  • Asserita disparità di trattamento fra datori di lavoro con dipendenti a tempo indeterminato e datori di lavoro con dipendenti a termine
  • Insussistenza
  • Manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionale.
  • L. 29 maggio 1982, art. 5, comma terzo.
  • Cost., artt. 3 e 36.
Leggi la massima
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTINGENZA La prevista attribuzione in cifra fissa, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, del valore dei punti di contingenza maturati nel periodo 1^ febbraio 1977 - 31 dicembre 1982 è manifestamente compatibile con gli artt. 3 e 36 Cost., poiché gli eventuali scompensi ed inconvenienti eventualmente connessi all'attribuzione di siffatto trattamento, da un lato, non possono ritenersi esclusivamente propri dell'operatività delle norme di previsione (art. 5, secondo e terzo comma della legge n. 297 del 1982) anche rispetto ai rapporti di lavoro stagionali o temporanei, e, dall'altro, come già osservato con la sentenza n. 83 del 1988, non assumono rilievo dirimente della già sancita legittimità costituzionale delle medesime, attenendo soltanto ad aspetti della disciplina apprestata che rientrano nella discrezionalità del legislatore.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore ed altri contro Piroli Maria ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Terme di Salsomaggiore ed altri e di Piroli Maria ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che la Corte di Cassazione, nel procedimento promosso da Piroli Maria ed altri lavoratori stagionali, con rapporto cessato nel 1982, contro le Terme di Salsomaggiore s.p.a. ed altri, diretto ad ottenere il pagamento dei centosettantacinque punti di contingenza maturati nel periodo 1° febbraio 1977-31 dicembre 1982, con ordinanza dell'11 marzo 1987 (R.O. n. 108/1988), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost., per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a tempo indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di contingenza congelati viene scaglionato nel tempo, e i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a tempo determinato, i quali debbono corrispondere tutti i punti di contingenza ai lavoratori che cessano dal rapporto entro il periodo 31 maggio 1982-31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985 e per la mancata proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro e retribuzione dovuta; che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno concluso perché la questione sollevata sia dichiarata infondata; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso anche essa per la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 83/1988, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del secondo e terzo comma dell'art. 5, legge 29 maggio 1982, n. 297, ora nuovamente sollevata, sia pure sotto altri profili; che, per tutti i rapporti di lavoro cessati anteriormente al 1986, i punti di contingenza già congelati sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto; che gli scompensi e gli inconvenienti eventualmente connessi all'attribuzione di siffatto trattamento, da un lato, non possono ritenersi esclusivamente propri dell'operatività delle norme di previsione anche rispetto ai rapporti di lavoro stagionali o temporanei e, dall'altro, come già osservato con la sentenza suddetta, non assumono rilievo dirimente della sancita legittimità costituzionale delle norme medesime, attenendo soltanto ad aspetti della disciplina apprestata che rientrano nella discrezionalità del legislatore; che, pertanto, a prescindere dalla considerazione che il giudice a quo ha sancito la spettanza ai ricorrenti di tutti i 175 punti di contingenza da essi domandati, nonostante si trattasse di rapporto di lavoro stagionale e di carattere temporaneo;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, con riferimento agli art. 3 e 36 Cost., dalla Corte di Cassazione con la ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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