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Sez. 3, Sentenza n. 2807 del 05/08/1968 (Rv. 335461 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335461-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - PRESUPPOSTI - LIMITI.*

Perche possa essere denunziato il conflitto di Competenza ex art. 45 cod.proc.civ. e necessario che il giudice, presso cui la causa e stata riassunta declini la propria Competenza a favore del giudice originariamente adito per le stesse ragioni di materia o di Competenza territoriale inderogabile per le quali quest'ultimo si e, a sua volta, dichiarato incompetente, e che, infine, non sia stata pronunziata una statuizione sulla Competenza in Sede di regolamento. Pertanto, il cennato conflitto non puo essere elevato nel caso in cui il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore mentre il secondo si dichiari incompetente per materia o per territorio inderogabile ovvero quando il giudice della riassunzione ritenga competente un giudice diverso da quello originariamente adito o, infine, qualora il secondo giudice declini la propria Competenza per un titolo diverso da quello che ha determinato l'indicazione del primo giudice, ma che rientri, sempre nella Competenza inderogabile. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che rettamente un tribunale, cui la causa era stata rimessa dal pretore per ragione di valore, ha dichiarato a favore di altro tribunale, senza sollevare conflitto, la propria incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 9 cod.proc.civ., trattandosi di Competenza tributaria). (V. 1279-62, 1249-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)