Sez. 1, Sentenza n. 15566 del 24/07/2015 (Rv. 636538 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE | Illegittimo utilizzo di farmaco antireumatico - Azione risarcitoria - Onere della prova - Riparto.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE
In tema di concorrenza sleale, l'attore, che agisca per il risarcimento derivante dall'illegittimo utilizzo di un farmaco antireumatico di propria invenzione, ha l'onere di provare l'originalità, la distintività e la sussistenza delle proprietà antinfiammatorie del prodotto, mentre incombe sul convenuto la dimostrazione della sua carenza di novità o della perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)