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Sez. 3, Sentenza n. 2982 del 21/03/1974 Ud. (dep. 18/03/1975) Rv. 129570 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - SINDACATO - LIMITI - VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA DEL DUBBIO - INAMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DELLA COERENZA LOGICA POSTA A BASE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - AMMISSIBILITA. *
Stato
decisa il 1974-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129570-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE - SINDACATO - LIMITI - VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA DEL DUBBIO - INAMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DELLA COERENZA LOGICA POSTA A BASE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - AMMISSIBILITA. *

Il Sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza di assoluzione con formula dubitativa e limitato esclusivamente al controllo dell' eventuale vizio di motivazione sulle ragioni del dubbio e alla valutazione della coerenza logica attraverso cui si e formato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, e sottratto a tale Sindacato l'esame della fondatezza o meno del dubbio, poiche cio si tradurrebbe in una critica del materiale probatorio certamente inammissibile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)