Sez. U, Sentenza n. 4825 del 27/09/1984 (Rv. 436750 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'università cattolica del sacro cuore, recepita nell'ordinamento dell'istruzione superiore statale con R.d. 2 ottobre 1924 n. 1661, ha natura, al pari della altre cosiddette università libere, di ente pubblico non economico, in quanto opera per il perseguimento di finalità sociali e culturali con un'organizzazione priva dei connotati dell'impresa, nonché sotto l'ingerenza ed il penetrante controllo del ministero della pubblica istruzione. Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti della suddetta università e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti. (Conf 1858/84, mass n 433928; (Conf 1189/79, mass n 397405).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 02/10/1924 num. 1661, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1952, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)