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Sez. 5, Sentenza n. 13748 del 03/07/2015 (Rv. 635835 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Autorità portuali - Anticipazioni retributive remunerate da interessi - Esenzione ex art. 88, secondo comma, lett. a) del d.P.R. n.917 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635835-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di IRPEG, è esente dall'imposta, agli effetti dell'art. 88 (ora 74), secondo comma, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'attività incentrata su anticipazioni retributive, dietro percezione d'interessi, esercitata dalle autorità portuali, giacché organizzata in vista della prestazione di un servizio ai propri dipendenti e non annoverabile nell'ambito imprenditoriale o commerciale, né incoerente con l'esercizio delle funzioni dell'ente pubblico considerato.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)