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Sez. 4, Sentenza n. 48942 del 13/07/2017 Ud. (dep. 25/10/2017) Rv. 271531 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO | Incendio boschivo - Spettacolo pirotecnico - Attività pericolosa - Responsabilità - Obblighi di cautela.
Stato
decisa il 2017-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271531-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO

Sussiste la responsabilità per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.) del legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che non si assicuri, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, che l'evento si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi, in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla vegetazione, non esonerando il responsabile da tali obblighi di cautela il fatto che l'esplosione dei fuochi avvenga in un'area pressocchè priva di vegetazione, più volte utilizzata in passato, e che il servizio di pulizia sia di competenza dell'amministrazione comunale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 423 bis, Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)