Sez. 2, Sentenza n. 801 del 25/03/1970 (Rv. 346119 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - SPESE GIUDIZIALI - NON RIPETIBILI SOSTENUTE DAL CONDOMINIO CONTRO UN CONDOMINO - PARTECIPAZIONE DI QUESTO PRO QUOTA - INAMMISSIBILITA - CONTROVERSIE TRA CONDOMINI - DISCIPLINA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - SPESE GIUDIZIALI - NON RIPETIBILI SOSTENUTE DAL CONDOMINIO CONTRO UN CONDOMINO - PARTECIPAZIONE DI QUESTO PRO QUOTA - INAMMISSIBILITA - CONTROVERSIE TRA CONDOMINI - DISCIPLINA.*
Il condominio puo pretendere che alle spese non repetibili sopportate in una lite giudiziaria da esso sostenuta e vinta contro un condomino, partecipi 'pro quotà anche il condomino soccombente. Invero nell'ipotesi non e applicabile, neppure in via analogica, ne l'art 1132 cod civ, che disciplina l'ipotesi di lite tra un condominio e un terzo estraneo e neppure l'art 1101 cod civ richiamato dall'art 1139 stesso cod. nell'ipotesi di controversie tra condomini, infatti, l'unita condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la contesa, provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio sicche la parte soccombente non puo essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per spese del giudizio, una somma maggiore di quella per cui ha riportata condanna. Tale principio e inderogabile quando sia certo che l'interesse del condominio vincitore non abbia comportato affatto alcun vantaggio nei confronti del condomino soccombente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1132, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)