Sez. 2, Sentenza n. 352 del 10/02/1972 (Rv. 356229 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Qualsiasi nullita di notificazione del precetto rimane sanata dalla opposizione dell'intimato con efficacia ex tunc, poiche l'opposizione stessa sta a significare che l'atto ha raggiunto il suo scopo. (Conf 1410'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)