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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 458 Divieto di patti successori

1. E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Art. 459 Acquisto dell'eredita'

1. L'eredita' si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si e' aperta la successione.

Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione

1. Il chiamato all'eredita' puo' esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

2. Egli inoltre puo' compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e puo' farsi autorizzare dall'autorita' giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

3. Non puo' il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e' provveduto alla nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528.

Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

1. Se il chiamato rinunzia all'eredita', le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredita'.

Capo II. Della capacita' di succedere

Art. 462 Capacita' delle persone fisiche

1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

2. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi e' nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

3. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benche' non ancora concepiti.

Capo III. Dell'indegnita'

Art. 463 Casi d'indegnita'

1. E' escluso dalla successione come indegno:

  1. 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purche' non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilita' a norma della legge penale;

  2. 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;

  3. 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia e' stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza e' stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

  4. 4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;

  5. 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

  6. 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Art. 464 Restituzione dei frutti

1. L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

Art. 465 Indegnita' del genitore

1. Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

Art. 466 Riabilitazione dell'indegno

1. Chi e' incorso nell'indegnita' e' ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

2. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e' stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnita', e' ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Capo IV. Della rappresentazione

Art. 467 Nozione

1. La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.

2. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Art. 468 Soggetti

1. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

2. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.15

Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

1. La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

2. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicita' di stirpe.

3. Quando vi e' rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

4. Se uno stipite ha prodotto piu' rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Capo V. Dell'accettazione dell'eredita'

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario

1. L'eredita' puo' essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

2. L'accettazione col beneficio d'inventario puo' farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

Art. 471 Eredita' devolute a minori o interdetti

1. Non si possono accettare le eredita' devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Art. 472 Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati

1. I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.

Art. 473 Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

1. L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.

2. Il presente articolo non si applica alle societa'.

Art. 474 Modi di accettazione

1. L'accettazione puo' essere espressa o tacita.

Art. 475 Accettazione espressa

1. L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

2. E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

3. Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.

Art. 476 Accettazione tacita

1. L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.

Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

1. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredita' faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredita'.

Art. 478 Rinunzia che importa accettazione

1. La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.