Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
Testo in vigore al
Art. 26 Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali
1. Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e al capo I.
2.
Gli aiuti sono erogati unicamente:
a) in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e
b) nell'ambito di:
i) un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione; o
ii) misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o
iii) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.
Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.
3. Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
4. Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio41.
5.
Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.
Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
6.
I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.
Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.
7. Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a) controlli sanitari;
b) analisi, compresa la diagnostica in vitro;
c) test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;
d) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
e) abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
8. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a) test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;
b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
9.
Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:
a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:
i) a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali;
ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);
Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.
b) le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b).
Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.
10. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto:
a) i focolai, nel caso di epizoozie; o
b) la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.
11.
Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 7 e 8 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:
a) paragrafo 7, lettera d), e paragrafo 8, lettera b), nel caso di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali; nonché
b) paragrafo 7, lettera e), e paragrafo 8, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
12. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.
13. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
Art. 27 Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti
1. I seguenti aiuti agli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I:
a) aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
b) aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
c) aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;
d) aiuti fino al 100 % dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;
e) aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all'articolo 26, paragrafo 4.
2.
Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.
Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3.
Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), sono versati agli operatori o agli organismi economici che:
a) operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché
b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.
Art. 28 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a) non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;
c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.
3. L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:
a) calamità naturali;
b) un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;
c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
d) animali protetti.
4. L'assicurazione:
a) compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3;
b) non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.
5. Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.
6. L'intensità massima di aiuto è limitata al 65 % del costo del premio assicurativo.
Sezione 2. Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
Art. 29 Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
1. Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale dell'azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. L'investimento è conforme alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato.
3. Gli aiuti sono concessi per il patrimonio culturale e naturale, costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato.
4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:
a) costi degli investimenti in attivi materiali;
b) opere permanenti.
5. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
6. Gli aiuti per le opere permanenti sono limitati a 10000 EUR l'anno.
Sezione 3. Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo
Art. 30 Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo
1. I regimi di aiuto intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alle seguenti condizioni:
a) l'autorità pubblica competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; nonché
b) esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
3.
Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.
Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
4.
I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento.
Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data.
5.
I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità erogatrice degli aiuti o da un'impresa di assicurazione.
I danni possono includere quanto segue:
a) danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione;
b) perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola.
Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
6. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.
7.
La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal
b) risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.
Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale.
Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.
8. Gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.
Sezione 4. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale
Art. 31 Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale
1. Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.
3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:
a) l'effettiva attuazione del progetto;
b) gli obiettivi del progetto;
c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.
4. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
5.
Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza.
Essi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.
6. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
7. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
Sezione 5. Aiuti a favore del settore forestale
Art. 32 Aiuti alla forestazione e all'imboschimento
1. Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento concessi a proprietari fondiari pubblici e privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 16 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Nel caso della forestazione di terreni demaniali gli aiuti sono concessi solo se il gestore dei terreni è un organismo privato o un comune.
5. Le limitazioni alla proprietà di foreste, di cui al paragrafo 4, non si applicano alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
6. Gli aiuti sono concessi per la forestazione e l'imboschimento su terreni agricoli e non agricoli.
7.
Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro.
Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento posso finanziare le operazioni di investimento.
Gli aiuti per l'imboschimento di superfici di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento finanziano unicamente i costi di creazione della superficie forestale.
8.
Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
9. Tali operazioni di investimento sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
10. Sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale:
a) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;
b) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto;
c) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
d) i costi di reimpianto necessari durante il primo anno di forestazione.
11. Il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito agricolo e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, ed è versato per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.
12. Gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto delle seguenti specie:
a) bosco ceduo a rotazione rapida;
b) alberi di Natale; o
c) specie a rapido accrescimento per uso energetico.
13. Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi.
14. Nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.
15. Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri nei programmi di sviluppo rurale, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
16. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
Art. 33 Aiuti ai sistemi agroforestali
1. Gli aiuti ai sistemi agroforestali concessi a proprietari fondiari privati, a comuni e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4.
Gli aiuti ai sistemi agroforestali riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro.
Gli aiuti ai sistemi agroforestali posso finanziare le operazioni di investimento.
5.
Gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile
6. Le operazioni di investimento sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
7. Sono ammissibili i seguenti costi di creazione dei sistemi agroforestali:
a) i costi di creazione dei sistemi agroforestali mediante l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l'impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
b) i costi di impianto dei sistemi agroforestali mediante la conversione di foreste o di terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l'abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo;
c) altri costi direttamente connessi all'impianto di sistemi agroforestali quali costi per studi di fattibilità, per il relativo piano, per l'esame, la preparazione e la protezione del suolo;
d) i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione
e) i costi dei trattamenti necessari connessi alla creazione di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio;
f) i costi di reimpianto durante il primo anno successivo alla creazione di un sistema agroforestale.
8.
Il premio annuale per ettaro copre le spese di manutenzione del sistema agroforestale ed è versato per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.
Le spese di manutenzione ammissibili possono riguardare le fasce arboree esistenti, il diserbo, la potatura, il diradamento e gli interventi e gli investimenti di protezione come recinzioni o tubi di protezione individuale.
9. Gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi da piantare per ettaro tenendo conto dei seguenti fattori:
a) condizioni pedoclimatiche e ambientali locali;
b) specie forestali; e
c) la necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo.
10. Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
11. L'intensità massima di aiuto è limitata:
a) all'80 % dei costi ammissibili per le operazioni di investimento e dei costi di impianto dei sistemi agroforestali di cui ai paragrafi 5 e 7; e
b) al 100 % del premio annuale di cui al paragrafo 8.
Art. 34 Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici
1. Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013, concessi a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o, se del caso, dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.
5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a) realizzazione di infrastrutture protettive;
b) interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.
6. Nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può finanziare le spese di manutenzione.
7. Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.
8. Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 5, lettera d), gli aiuti sono soggetti al riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che:
a) si è manifestato l'incendio, la calamità naturale, l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, un'altra avversità atmosferica, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico; e
b) l'evento di cui alla lettera a), comprese le misure adottate in conformità della direttiva 2000/29/CE per eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale.
9.
Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico.
Il programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato reca l'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono causare una calamità.
10.
Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.
Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
Possono essere considerati ammissibili costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5 inerenti alle peculiarità del settore forestale.
11. Non sono concessi aiuti per il mancato guadagno dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.
12.
L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
Art. 35 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
1. Gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali concessi a persone fisiche, a silvicoltori privati e pubblici, a enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.
5. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
6. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
7.
I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
Art. 36 Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000
1. Gli aiuti per gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 definite all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE concessi a silvicoltori privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Gli aiuti sono erogati annualmente, per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone forestali di cui al paragrafo 5, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
5. Sono ammissibili agli aiuti le seguenti zone forestali:
a) le zone forestali Natura 2000 a norma dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE;
b) elementi del paesaggio che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE; tali aree non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000 coperti dal campo di applicazione territoriale del relativo programma di sviluppo rurale.
6.
Gli aiuti sono limitati al massimale di 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e di 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.
Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.
Gli Stati membri deducono dall'aiuto l'importo necessario per impedire il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1307/2013.