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Sez. 3, Sentenza n. 1694 del 26/01/2006 (Rv. 587856 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli esecutivi avverso un'ordinanza di assegnazione - Espressa qualificazione come opposizione agli atti esecutivi - Erronea deduzione della impignorabilità del bene con tale rimedio - Condivisione della qualificazione dell'opposizione da parte del giudice - Esame del suddetto motivo di opposizione - Relativo giudicato - Estensione alla questione della pignorabilità - Esclusione - Conseguenze - Ininfluenza nel giudizio di opposizione all'esecuzione.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587856-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui un'ordinanza di assegnazione sia stata impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, con espressa deduzione di tale qualificazione dell'azione, ed il relativo giudizio sia stato deciso con altrettale espressa condivisione o comunque sul presupposto di quella qualificazione da parte del giudice, la circostanza che a fondamento dell'opposizione fosse stata posta l'impignorabilità delle somme oggetto dell'esecuzione e che essa sia stata (per implicito od anche esplicitamente) ritenuta deducibile con il rimedio dell'opposizione agli atti dal giudice dell'esecuzione e dal medesimo scrutinata, non può comportare in alcun modo che il diritto alla validità dell'ordinanza di assegnazione positivamente o negativamente dichiarato dalla sentenza (con conseguente annullamento dell'ordinanza), secondo che l'opposizione sia stata rigettata oppure accolta, in difetto di impugnazione della decisione, resti accertato con efficacia di giudicato anche in relazione alla pignorabilità od impignorabilità del bene (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso in cui il giudicato formatosi nel giudizio di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi era stato invocato nel giudizio di opposizione all'esecuzione fra le stesse parti avente ad oggetto l'impignorabilità del bene esecutato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 507, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)