Sez. 1, Sentenza n. 8873 del 04/04/2024 (Rv. 671040-01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI | Commissioni tributarie - Presidente di sezione in sostituzione del presidente di commissione - Compenso aggiuntivo - Spettanza - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI
In tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 e 39 del d.l. n. 98 del 2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)