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Sez. 3, Sentenza n. 6882 del 14/03/2008 (Rv. 602185 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA | Opposizione agli atti esecutivi - Esecuzione già iniziata - Esclusione della competenza del giudice del lavoro - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602185-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

A norma dell'art. 618 bis cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973) nelle esecuzioni forzate relative a titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, le opposizioni agli atti esecutivi, proposte quando è già iniziata l'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., rientrano nella competenza del giudice della esecuzione, espressamente fatta salva dal secondo comma dell'art. 618 bis cit., che concerne non soltanto la prima fase del processo, ma si estende anche alla cognizione del merito della opposizione fino alla pronuncia della sentenza, quale prevista dal secondo comma dell'art. 618 cod. proc. civ., con esclusione quindi in ogni caso della competenza del giudice del lavoro, a differenza dell'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ. che, ove l'opposizione sia già iniziata, ricade nella competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alla prima fase, mentre per la cognizione del merito quest'ultimo è tenuto ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. a rimettere le parti dinanzi al giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)