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Sez. L, Sentenza n. 8574 del 15/07/1992 (Rv. 478183 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere | Organizzazione produttiva e ciclo integrato - Ripercussioni dello sciopero in un reparto sul funzionamento degli altri - Rifiuto da parte del datore di lavoro delle prestazioni rese dai lavoratori addetti a questi ultimi - Legittimità - Condizione.
Stato
decisa il 1992-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478183-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere

Con riferimento all'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall' art. 28 statuto lavoratori, il rifiuto da parte del datore di lavoro delle prestazioni di lavoro offerte da dipendenti addetti a reparti diversi da quelli dove si attua uno sciopero è legittimo ove sia impossibile l'utilizzazione di dette prestazioni; tale impossibilità deve essere valutata, nell'ipotesi di organizzazione produttiva a ciclo integrato, in relazione alle ripercussioni dello sciopero in un reparto sul funzionamento degli altri, considerando che il datore di lavoro non è tenuto a cambiare i programmi di lavoro in conseguenza dello sciopero, predisponendo misure implicanti perdite economiche o spese ulteriori per poter utilizzare le prestazioni lavorative degli altri settori che non partecipano all'astensione dal lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)