Sez. 3, Sentenza n. 5138 del 03/04/2003 (Rv. 561767 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - SCOPERTA DI DOCUMENTI | Documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente - Diversa incidenza sulla transazione generale e su quella speciale - Relative nozioni - Sussistenza dell'una o dell'altra - Accertamento del giudice del merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - SCOPERTA DI DOCUMENTI
A norma dell'art. 1975 cod. civ., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata "generale", cioè posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non già alle singole liti, ma a tutte le liti insieme; mentre determinano l'annullabilità della transazione quando questa sia stata "speciale", (ed abbia perciò riguardato un affare determinato), ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto. Stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale rientra nei compiti specifici del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale, e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale, se immune da vizi logici o giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1975
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)