Sez. 1, Sentenza n. 4794 del 09/11/1977 (Rv. 388401 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - CREDITI IN PREDEDUZIONE - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - RICOSTRUZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'IMPRESA - INCARICO DEL DEBITORE - RELATIVO COMPENSO DEL PROFESSIONISTA - CREDITO IN PREDEDUZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - CREDITI IN PREDEDUZIONE - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - RICOSTRUZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'IMPRESA - INCARICO DEL DEBITORE - RELATIVO COMPENSO DEL PROFESSIONISTA - CREDITO IN PREDEDUZIONE - ESCLUSIONE.*
Fra i crediti ammessi in prededuzione, ai sensi dell'art 111 n 1 del RD 16 marzo 1942 n 267, in Sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, non puo comprendersi il compenso spettante ad un professionista, il quale, nel periodo intercorrente fra il decreto di ammissione del debitore al concordato preventivo e la sentenza di omologazione del concordato medesimo, abbia svolto, su incarico del debitore stesso, attivita di ricostruzione della situazione contabile e patrimoniale dell'impresa, in quanto tale compenso non si ricollega ad opera svolta per conto e nell'interesse della massa. (V 3628/74, mass n 372147).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)