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Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Testo in vigore al

Art. 4

1. Il trattamento di quiescenza si determina in base:

  1. a) alla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

  2. b) alla rendita vitalizia differenziale di cui all'art. 5, calcolata sulla parte della retribuzione annua contributiva eccedente le lire 600.000;

  3. c) ad una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.

2. Ai fini della determinazione della rendita di cui alla lettera a) si considera come servizio utile quello arrotondato in anni e mesi interi, riferendosi all'effettivo periodo di contribuzione.

3. Nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o degli analoghi benefici previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, le rendite di cui alle lettere a) e b) si considerano con una maggiorazione pari ad una frazione delle rendite stesse avente per numeratore il periodo corrispondente ai benefici e per denominatore il servizio utile determinato in applicazione del comma precedente, entrambi espressi in mesi.

4. Nei casi di pensione, il trattamento annuo di quiescenza determinato in base alle rendite di cui alle lettere a), b) e c) e' comprensivo della tredicesima mensilita'.

5. Per le cessazioni dal servizio dovute ad esodo volontario previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, ai fini della determinazione della relativa maggiormente del trattamento, si applicano le norme contenute nella legge 19 ottobre 1956, n. 1225.

Art. 5

1. Al fine della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'art. 4, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua differenziale tra la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto ai sensi dell'art. 3 e quella minima di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso. Tale retribuzione, nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, viene attribuita per una aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi interi di servizio prestati o come tali considerati.

2. Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi, ai fini dell'attribuzione, per parti, ai vari servizi, della retribuzione annua differenziale di cui al comma precedente, la detrazione delle complessive lire 600.000 si effettua sulla quota della retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi del comma secondo dell'art. 3, relativa al servizio di maggiore durata. Qualora detta quota risulti inferiore a lire 600.000, la detrazione, per la differenza, si effettua sulla quota relativa al servizio di durata immediatamente inferiore.

3. In base alle retribuzioni differenziali attribuite all'iscritto per ogni anno solare di servizio, la rendita vitalizia differenziale si determina mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.

Art. 6

1. Per la determinazione della, misura del trattamento di quiescenza, i servizi utili anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge si arrotondano ad anni interi trascurando la frazione non superiore a sei mesi e si considerano come prestati senza interruzione nel periodo immediatamente precedente la suddetta data.

2. A tali servizi, computati, pero', con esclusione di quelli ammessi a riscatto in seguito a domande presentate a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, si attribuisce, ai fini della applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5, una retribuzione annua differenziale costante pari al prodotto della retribuzione annua differenziale riferita alla data predetta per il coefficiente della tabella E unita alla presente legge corrispondente agli anni dei servizi computati nel modo suindicato.

3. Nel caso di iscrizione in atto alla data da cui ha effetto la presente legge per servizi simultaneamente resi, la retribuzione annua differenziale costante di cui al comma precedente viene determinata distintamente, per ciascuno dei servizi. A tal fine, la parte dei predetti servizi che anteriormente al 12 luglio 1954 sia stata assistita da duplice iscrizione ed abbia dato luogo all'accreditamento previsto dal comma secondo dell'art. 31 della legge 11 giugno 1954, n. 409, e' valutata una sola volta ed e' attribuita al servizio di maggiore durata.

4. Ai fini della determinazione della retribuzione annua differenziale di cui al comma primo, il servizio militare contemplato al terzo comma dell'art. 3 viene computato qualora la domanda di riconoscimento sia stata presentata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Nel caso di domanda presentata posteriormente, al predetto servizio militare gia' prestato alla data da cui ha effetto la presente legge si attribuisce la retribuzione annua differenziale di cui al comma primo determinata in base al rimanente servizio utile anteriore a tale data.

Art. 8

1. Il trattamento annuo lordo, per la pensione diretta, e' pari alla somma delle rendite di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4.

2. Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati al comma, primo dell'art. 9 della legge 11 giugno 1954, n. 409, le rendite di cui alle lettere a) e b) sono aumentate di un decimo. In nessun caso, pero', l'importo risultante per la rendita di cui alla lettera a) puo' essere inferiore a lire 126.403 annue, e quello per la rendita di cui alla lettera b) ad un terzo della retribuzione annua differenziale, definita dall'art. 5, riferita alla data della cessazione dal servizio.

3. Quando si tratti di lesioni ed infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, le rendite di cui ai comma precedente sono aumentate di due decimi ed i minimi ivi stabiliti sono elevati, per la rendita di cui alla lettera a), a lire 324.479 annue e, per la rendita di cui alla lettera b), ai due terzi della predetta retribuzione annua differenziale.

4. Per tutte le pensioni dirette considerate nei commi precedenti, in nessun caso la rendita di cui alla lettera a) puo' superare le lire 536.508 annue, e la rendita di cui alla lettera b) puo' superare la retribuzione annua differenziale di cui al comma secondo. A tal fine, nel caso di valutazione in pensione di servizio simultaneo di durata inferiore a 120 mesi, la parte della predetta retribuzione attribuita per il servizio stesso ai sensi del comma secondo dell'art. 5, si considera, per una aliquota pari al rapporto tra tale durata e quella di 120 mesi.

Art. 9

1. La facolta' prevista al comma primo dell'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, di chiedere la liquidazione della pensione computando i servizi simultanei nella loro totalita' oppure solo in parte, comprendendo pero', in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione, e' estesa agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

2. Per l'iscritto che abbia conseguito o consegua la pensione, nei casi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione in cui ricorra l'applicazione dell'art. 20 della citata legge 1952, n. 610, quando il relativo periodo sia, almeno in parte, non anteriore alla data predetta, la parte aggiuntiva di pensione e' costituita, unicamente da una integrazione della rendita di cui alla lettera b) dell'art. 4, determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.

Art. 10

1. La pensione indiretta o di riversibilita' e' calcolata sulla corrispondente pensione diretta, applicando le aliquote stabilite dall'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per le rendite di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, e l'aliquota fissa di cinque sesti, per la rendita di cui alla lettera c) dell'articolo stesso.

2. La pensione indiretta di privilegio, nonche' quella di riversibilita' della pensione diretta, di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolate prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto dal comma terzo dell'art. 8 ed applicando, per la rendite di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, le aliquote indicate al comma precedente con un minimo, pero', del 50 per cento.

3. L'importo annuo lordo della pensione indiretta di privilegio o di riversibilita' della pensione diretta di privilegio in nessun caso puo' essere inferiore a lire 126.403 per la parte riferita alla rendita di cui alla lettera a) dell'art. 4.

Titolo II. Nuova misura dei contributi della Cassa per le pensioni ai sanitari

Art. 11

1. A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo dovuto, per ogni iscritto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, e' pari al 24 per cento della retribuzione annua contributiva, oltre alla somma annua di lire 40.000. Tale contributo e', per il 9 per cento della retribuzione annua contributiva, a carico dello iscritto. Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti ne' obbligatoriamente, ne' facoltativamente.2

2. Nel caso di iscrizione per servizi simultaneamente resi il criterio di attribuzione, per quote, della retribuzione annua contributiva stabilito dal comma secondo dell'art. 3 si applica anche per la ripartizione a carico dei vari enti delle lire 40.000 annue dovute ai sensi del comma precedente.

3. Per il riconoscimento del servizio militare in applicazione delle norme citate al comma terzo dell'art. 3, e' dovuto dal sanitario reiscritto alla Cassa il contributo annuo complessivo di cui al primo comma. Tale contributo e' da determinarsi in base alla retribuzione annua, contributiva attribuita al predetto servizio ai sensi dello stesso comma terzo dell'art. 3. Detta retribuzione, nei casi di reiscrizione anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, si considera pari alla retribuzione differenziale costante di cui al comma primo dell'art. 6 aumentata di lire 600.000. Qualora la domanda sia stata presentata nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge per il predetto riconoscimento e' dovuto dal sanitario il contributo di lire 169.000 annue.

Art. 12

1. A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell'art. 3, il contributo annuo dovuto alla Cassa e' interamente a carico del sanitario. Tale contributo rimane stabilito nella misura fissa di lire 84.000. Nel caso, pero', di attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000 in applicazione del comma sesto dell'art. 3, dal sanitario e' dovuto il contributo complessivo di cui al comma primo dell'art. 11, determinato in base alla detta retribuzione.

Art. 13

1. Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 14 e 15.

2. I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti:

  1. a) nel periodo anteriore alla data di inizio del servizio utile;

  2. b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile.

3. Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, pero', le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi dell'art. 3.

4. Ad ognuno dei periodi da riscattare, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione annua contributiva, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, gia' attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel caso in cui tale anno solare sia anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge si considera come retribuzione annua contributiva la retribuzione annua differenziale di cui all'art. 6 aumentata di lire 600.000.

Art. 14

1. In base alla retribuzione annua contributiva, attribuita ad ogni periodo da riscattare ai sensi dell'art. 13 e diminuita di lire 350.000, si determina, con riferimento al periodo stesso, la relativa quota teorica di rendita vitalizia differenziale riferita alla fine del mese di presentazione della domanda, da calcolarsi con la applicazione delle norme annesse alla tabella D unita alla presente legge.

2. Il contributo di riscatto e' pari al prodotto della quota di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 12.50, con l'aggiunta di lire 2000 per quanti sono i mesi del periodo da riscattare, ferma rimanendo la riduzione ad un terzo nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Art. 15

1. Per le domande di riscatto presentate dalla data da cui ha effetto la presente legge a quella della sua pubblicazione, e' data facolta' all'iscritto ed ai suoi aventi causa, di chiedere che ai servizi da riscattare vengano attribuite, con riferimento ai vari periodi del servizio stesso, le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione del quarto comma dell'art. 13, ovvero la retribuzione annua contributiva fissa di lire 600.000.

2. Il relativo contributo viene determinato, in base alla retribuzione prescelta, con l'applicazione delle norme contenute nell'art. 14.

3. Qualora sia stata prescelta la retribuzione di lire 600.000, il contributo di riscatto non puo' superare quello determinato in conformita' alle norme contenute nel primo comma dell'art. 24 della legge 11 giugno 1954, n. 409.

4. Quando la domanda di riscatto risulti regolarmente presentata in data anteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il contributo si determina in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa e i relativi servizi vengono valutati come utili anche ai fini dell'applicazione del comma primo dell'art. 6.

Titolo III. Miglioramenti ai pensionati della Cassa per le pensioni ai sanitari

Art. 16

1. Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si riliquidano, a decorrere da tale data, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 17, 18 e 19, prendendo a base il servizio utile computato per la liquidazione originaria.

2. I nuovi importi annui lordi sono comprensivi della 13ª mensilita'.

3. Con la riliquidazione di cui al presente articolo, l'eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e l'eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, rimangono invariate nel loro importo.

Art. 17

1. Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell'art. 16, e' pari alla somma:

  1. 1) della rendita vitalizia indicata alla tabella F unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

  2. 2) della rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 di cui alla lettera c) dell'art. 4.

2. Per le campagne di guerra o gli altri analoghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e per gli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, il nuovo importo della relativa maggiorazione e' pari ad una frazione della rendita di cui al n. 1) avente per numeratore il numero delle campagne o degli anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile.

Art. 18

1. Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di riversibilita', da attribuirsi ai sensi dell'articolo 16, e' determinato sul corrispondente trattamento di pensione diretta applicando, per la rendita di cui ai n. 1) dell'art. 17, le aliquote previste dai commi primo e secondo dell'art. 10, per le rendite di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 e, per la rendita di cui al n. 2) dell'art. 17, l'aliquota fissa di cinque sesti. A tal fine si considera come trattamento corrispondente:

  1. 1) la pensione di privilegio di la categoria, nei casi di pensione indiretta di privilegio e nei casi di riversibilita' relativi a sanitari morti per la stessa causa che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato diretto;

  2. 2) la pensione di privilegio che sarebbe stata riliquidata al sanitario in base alla categoria gia' attribuitagli, negli altri casi di riversibilita' di pensione diretta di privilegio.

2. Il nuovo importo annuo lordo della pensione indiretta o di riversibilita', nei predetti casi in cui il corrispondente trattamento e' rappresentato da pensione diretta di privilegio, in nessun caso puo' essere inferiore a lire 198.800 per la parte riferita alla rendita di cui al n. 1) dell'art. 17.

Art. 19

1. Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 16, 17 e 18, sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite prima della data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 20

1. Nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per le iscrizioni alla Cassa avvenute anteriormente a tale data, l'importo annuo lordo della pensione risultante in applicazione degli articoli 8 e 10 in nessun caso puo' essere inferiore a quello corrispondente che risulterebbe, per lo stesso servizio utile, in base alle norme contenute negli articoli 17 e 18.

Titolo IV. Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza

Art. 21

1. Nei casi in cui le vigenti disposizioni prescrivono, per il conferimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio, detto periodo e' fissato in un anno compiuto ed e' richiesto solo quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' dell'iscritto.1

Art. 22

1. Per le domande che verranno presentate alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in nessun caso saranno ammessi a riscatto i servizi o periodi per i quali le vigenti disposizioni prevedano l'obbligo o la facolta' della ricongiunzione ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

Art. 23

1. Per ciascuna Cassa pensioni, facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, la prescrizione prevista dall'ultimo comma, rispettivamente, dall'art. 61 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dell'art. 55 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, dell'art. 64 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e dell'art. 53 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 2312, si applica soltanto per le rate di pensione gia' ammesse a pagamento.

2. La norma di cui al comma precedente ha valore di interpretazione autentica.

Art. 24

1. Gli importi annui lordi dei trattamenti di quiescenza degli Istituti di previdenza, qualora si tratti di pensioni decorrenti da data non anteriore ai primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, sono arrotondati, per eccesso, a centinaia, di lire. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari, tale arrotondamento si effettua su tutti i nuovi importi delle pensioni risultanti in applicazione della, presente legge.

2. Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, modificata dall'art. 15 della legge 11 giugno 1954, n. 409, e' soppressa a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

3. Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, modificata dall'art. 11 della legge 11 aprile 1955, n. 380, e' soppressa a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.