Sez. 3, Ordinanza n. 15110 del 04/07/2007 (Rv. 598707 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA | Domanda proposta innanzi a giudice competente, secondo il foro facoltativo ex art. 20 cod. proc. civ. - Contestazione del convenuto - Onere probatorio a carico dell'attore - Determinazione della competenza del giudice, ai sensi del citato art. 20 - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA
In causa relativa a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ed il convenuto ritualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 cod. proc. civ. ("forum contractus" e "forum destinatae solutionis"), la competenza medesima può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dall'attore, o, in difetto, sulla scorta degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)