Sez. 4, Sentenza n. 10673 del 26/01/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 246393 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Meccanismo di estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. 274 del 2000 - Consenso della parte offesa - Irrilevanza.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Nel procedimento davanti al giudice di pace il meccanismo di estinzione dell'illecito previsto dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 presuppone che il giudice abbia sentito le parti, ma non che sia stato acquisito il consenso della parte offesa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)