Sez. 1, Sentenza n. 5503 del 12/04/2001 (Rv. 545893 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Disposizioni legislative fatte salve dall'art. 5 della legge n. 689 del 1981 - Art. 3 legge n. 898 del 1998 - Ricomprensione tra di esse - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE
In tema di concorso di persone nelle violazioni amministrative, le disposizioni legislative che, secondo la previsione dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, derogano alla regola della soggezione di ciascuno dei concorrenti alla sanzione disposta per la violazione sono solo quelle che escludono espressamente l'irrogazione della sanzione per intero a ciascun concorrente. Non vale pertanto a ricondurre nell'ambito di un tal genere di disposizioni l'art. 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 il fatto che esso preceda - di per sè - l'irrogazione della sanzione amministrativa a carico del percettore dei contributi comunitari non dovuti.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 23/12/1998 num. 898 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)