Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 684 del 1988
Massime (1)
Massima n. 13149
- - Adozione e affidamento
- Adozione
- Adottante soggetto avente discendenti legittimi legittimati, ancorché maggiorenni e consenzienti
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Cod. civ. art. 291.
- Cost., artt. 3, 30.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, in quanto concernente una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, la questione di costituzionalità - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. - dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati ancorché maggiorenni e consenzienti. - cfr. S. n. 557/1988.
Norme impugnate
- art. 291 c.c.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile (Condizioni dell'adozione), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di Catania, sul ricorso proposto da Bottino Carmela, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento di adozione promosso da Carmela Bottino, il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 4 aprile 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a soggetti aventi discendenti legittimi o legittimati ancorché maggiorenni e consenzienti.
punto 2
Considerato che la norma impugnata, per la parte denunciata con la predetta ordinanza, è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sent. n. 557 del 1988.
punto 3
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte denunciata, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto detta norma è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 557 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze