Sez. L, Sentenza n. 11471 del 18/11/1997 (Rv. 510110 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Presupposti - Incertezza almeno soggettiva del rapporto giuridico - Necessità - Definizione della contesa con sentenza passata in giudicato - Elemento ostativo - Configurabilità - Sentenza di cassazione non ancora depositata - Rilevanza - Esclusione.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. Tale situazione di incertezza non può ritenersi sussistente quando la contesa delle parti sia stata risolta da una sentenza passata in giudicato; tuttavia, il giudicato, e quindi l'impedimento alla stipulazione di una transazione sul relativo rapporto, non è configurabile quando la sentenza di cassazione di conferma della sentenza di merito, benché già deliberata, non sia stata ancora pubblicata, poiché solo la pubblicazione a norma dell'art. 133 cod. proc. civ. fa venire ad esistenza la sentenza e le fa acquistare i caratteri della imperatività e della immutabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)