Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11841 del 09/06/2016 (Rv. 640398 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo penale - Prescrizione del reato - Influenza ostativa all'equa riparazione - Esclusione - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'equa riparazione per irragionevole durata del processo penale non può essere esclusa per il sol fatto che il ritardo nella definizione del giudizio abbia prodotto l'estinzione del reato per prescrizione, occorrendo invece apprezzare - come espressamente affermato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012, inapplicabile "ratione temporis" ma confermativo dell'anteriore orientamento maggioritario giurisprudenziale - se l'effetto estintivo sia intervenuto per l'utilizzazione, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa ovvero dipenda, in tutto o in parte (e, in tal caso, con valenza preponderante), dal comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest'ultima ipotesi, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell'imputato medesimo valga ad elidere, di per sé, il danno derivante dall'irragionevole durata.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 quinquies lett. D CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)