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Sez. 4, Sentenza n. 23505 del 14/03/2008 Ud. (dep. 11/06/2008) Rv. 240839 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello - Rigetto - "Error in procedendo" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240839-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA

L' "error in procedendo" rilevante "ex" art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa; la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego di rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello, in un caso nel quale l'esame dei testi indicati dalla parte istante non era assolutamente indispensabile ai fini della decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)