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Sez. 1, Sentenza n. 9262 del 25/06/2002 (Rv. 555338 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE | Inefficacia degli atti di straordinaria amministrazione non previamente autorizzati dal giudice delegato - Fondamento - Portata - Conseguenze in tema di atto di conferimento di incarico tecnico professionale indirizzato a recuperare la vitalità e la capacità produttiva e reddituale dell'impresa - Natura elevata della spesa comportata - Rilevanza autonoma - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555338-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE

Dovendosi, ai fini della previsione di inefficacia degli atti non autorizzati dal giudice delegato contenuta nell'art. 167 legge fall., la natura degli atti stessi essere riguardata sotto il profilo del pregiudizio che il patrimonio dell'impresa riceve attraverso di essi, il conferimento, da parte dell'imprenditore ammesso alla procedura di amministrazione controllata o a quella di concordato preventivo, di un incarico tecnico professionale indirizzato a concepire, mettere in atto e gestire gli strumenti operativi utili a recuperare la vitalità e la capacità produttiva e reddituale (se l'impresa è in amministrazione controllata), ovvero a prevenire la dissoluzione o il pregiudizio dei crediti (se l'impresa è in concordato preventivo), nel primario interesse dei creditori, resta un atto di ordinaria amministrazione, non soggetto pertanto a previa autorizzazione del giudice delegato, anche ove esso comporti una spesa elevata, purché adeguata alla funzione perseguita, e si sottrae, altresì, in quanto tale, al vaglio di proporzionalità della spesa con le condizioni di precarietà dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)