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Sez. 2, Sentenza n. 6885 del 03/07/1999 (Rv. 528268 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - ESENZIONE | Fabbricati antistanti, separati da strada pubblica - Onere della prova a carico dell' eccipiente - Mappe catastali dell'epoca del catasto e note del Comune - Insufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528268-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - ESENZIONE

Il vicino che eccepisca la natura pubblica della porzione di terreno che separa il suo fabbricato, su cui ha aperto vedute a distanza inferiore a quella legale, da quello antistante, acquistato da altri con il medesimo titolo unitamente a tale porzione, ha l'onere di provare tale natura demaniale, e a tal fine le risultanze catastali concernenti la particella in contestazione hanno valore meramente indiziario, ancorché risalenti al tempo dell'istituzione del catasto, perché prive di efficacia negoziale, mentre le note di conferma del Comune al riguardo hanno carattere unilaterale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)