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Sez. 1, Sentenza n. 1287 del 16/06/1983 Cc. (dep. 20/07/1983) Rv. 160035 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - CONCERNENTE IL PERICULUM LIBERTATIS - RIFERIMENTO A TUTTI I CRITERI INDICATI NELL'ART. 254, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160035-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - CONCERNENTE IL PERICULUM LIBERTATIS - RIFERIMENTO A TUTTI I CRITERI INDICATI NELL'ART. 254, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non deve necessariamente riferirsi a tutti i criteri indicati nell'art. 254, secondo comma, cod. proc. pen., ben potendo limitarsi a richiamare quello ritenuto rilevante e cioè rivelatore del periculum libertatis. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è giudicata legittima la valutazione del periculum libertatis col richiamo ai fatti specifici e alla gravità degli stessi oltre che al pericolo di fuga dell'imputato, affermandosi la irrilevanza della omessa considerazione delle esigenze di tutela della collettività).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)