Sez. 1, Sentenza n. 9296 del 15/12/1987 (Rv. 456482 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE - QUALITÀ DI LITISCONSORZI NECESSARI DEI SOCI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE - QUALITÀ DI LITISCONSORZI NECESSARI DEI SOCI.*
La dichiarazione di fallimento di una società di persone, determinando in modo automatico il fallimento dei singoli soci, incide in un unico rapporto giuridico con pluralità di soggetti, con la conseguenza della sussistenza del loro litisconsorzio necessario nel processo di impugnazione della relativa sentenza che, da chiunque instaurato, deve svolgersi nei confronti della società e di ciascuno dei soci.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)